Not. Gaetano Petrelli
Facendo seguito alla legge 383/2001, il Ministero del Tesoro, con circolare pubblicata su Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2001, ha chiarito:
1) - che nessun adempimento e’
necessario per le societa’ di persone, il cui capitale sara’ direttamente
contabilizzato in euro con i normali arrotondamenti al secondo decimale, senza
alcun obbligo di deposito nel registro delle imprese;
2) - che, relativamente alle
S.r.l. costituite anteriormente al 1° gennaio 2002, il capitale e le quote
possono essere espressi in decimali di euro, con possibilita’, quindi, di
conversione deliberata dal consiglio di amministrazione.
Sul punto, sono intervenuti
poi:
a) – l’art. 6 della legge
finanziaria 2002, che modifica l’art. 2474 del codice civile, richiedendo
l’unita’ di euro esclusivamente per le quote di conferimento nelle societa’ di
nuova costituzione;
b) – l’art. 8-quater
del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, come aggiunto dalla legge di conversione, che
da’ tempo alle S.r.l. sino al 31 dicembre 2004 per
adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate
dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile.
Peraltro,
quest’ultima disposizione appare in realta’ superata dalla previsione dell’art.
5 della legge finanziaria.
Occorre poi
coordinare le superiori modifiche con il testo dell’art. 2485 (che attribuisce
un voto per ogni euro), che e’ rimasto invariato (ma che va plausibilmente
letto, a questo punto, come se attribuisse un voto anche ad ogni “frazione” di
euro, in misura proporzionale).
3) - che relativamente alle
S.r.l., sia di vecchia che di nuova costituzione, il collegio sindacale sara’
obbligatorio solo oltre la soglia di euro 103.291,38.
Quanto all’ipotesi in cui,
entro il 31 dicembre 2001, non sia deliberata la conversione del capitale in
euro da parte delle societa’ che vi sono obbligate, deve ritenersi comunque
possibile operare la conversione successivamente, fermo restando che gli
importi gia’ in lire saranno automaticamente ridenominati e contabilizzati in
euro (a seguito della cessazione del valore legale di moneta della lira), e si
trattera’ quindi, piu’ che di convertire la moneta, di adeguare gli importi del
capitale e delle quote secondo le regole prescritte dall’art. 5 del Regolamento
CE 1103/97 (a meno che i soci
deliberino, in assemblea straordinaria, un aumento o una riduzione del capitale
in base alle regole ordinarie).
Con D.M. 12 novembre 2001
(in G.U. n. 270 del 20.11.2001) sono state stabilite particolari modalita’ per
la trasmissione per via telematica, o per la presentazione su supporto
informatico, all’ufficio del registro delle imprese degli atti di conversione
del capitale sociale in euro.
Con D.M. 30 ottobre 2001 (in
G.U. n. 271 del 21.11.2001) e’ stata approvata la tariffa dei diritti di
segreteria dovuti per le operazioni di conversione di cui sopra.